LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli 5063/96, depositato il 13 maggio 1993, avverso la sentenza n. 368/01/92, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Milano, da Bertini Antonio, residente a Milano, in via Cagliero 8, e Bertini Daniele, residente a Milano in via Ruggero di Lauria 12/A, Bertini Marco, residente a Pioltello (Milano), in via Mantegna 62, controparti: Ufficio U.T.E. di Milano. Svolgimento del processo Bertini Antonio, Daniele e Marco, comproprietari di un immobile sito a Milano, in viale Monza n. 162, con atto in data 28 novembre 1991 proponevano ricorso innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Milano e premesso che al detto immobile, di categoria D/8, era stata attribuita "con provvedimento ministeriale" una nuova rendita catastale, contestavano la legittimita' ed il merito di tale attribuzione, chiedendo: che venisse disapplicato il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1990; che venisse annullato l'atto del Ministro delle finanze con il quale era stata attribuita all'immobile la nuova rendita; che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa fiscale inerente l'atto impositivo ovvero che venisse "stabilita una congrua riduzione". L'amministrazione delle finanze, nelle conclusioni formulate in udienza, chiedeva il rigetto del ricorso. La commissione di primo grado riteneva "non individuato" l'atto impugnato e respingeva il ricorso. Avverso questa decisione proponevano appello i contribuenti riproponendo i motivi, in fatto ed in diritto, gia' indicati a sostegno del ricorso in primo grado e formulando le medesime richieste. L'ufficio del territorio di Milano, costituendosi in giudizio, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilita' del ricorso "poiche' le commissioni tributarie hanno giurisdizione esclusiva su specifici atti dell'amministrazione finanziaria cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 art. n. 16 e n. 342/1981 art. 7 e non su provvedimenti legislativi o di natura legislativa non censurabili in sede contenziosa". All'udienza del 14 gennaio 1997 la causa veniva trattata, per la decisione, in camera di consiglio. Motivi della decisione