LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. Appelli  5063/96,
 depositato  il  13  maggio  1993,  avverso  la sentenza n. 368/01/92,
 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Milano, da Bertini
 Antonio, residente a Milano, in via Cagliero 8,  e  Bertini  Daniele,
 residente  a  Milano  in  via  Ruggero di Lauria 12/A, Bertini Marco,
 residente a Pioltello (Milano),  in  via  Mantegna  62,  controparti:
 Ufficio U.T.E.  di Milano.
                        Svolgimento del processo
   Bertini  Antonio,  Daniele  e  Marco, comproprietari di un immobile
 sito a Milano, in viale Monza n. 162, con atto in  data  28  novembre
 1991 proponevano ricorso innanzi alla commissione tributaria di primo
 grado  di  Milano e premesso che al detto immobile, di categoria D/8,
 era stata  attribuita  "con  provvedimento  ministeriale"  una  nuova
 rendita  catastale, contestavano la legittimita' ed il merito di tale
 attribuzione, chiedendo:
     che venisse disapplicato il decreto del Ministro delle finanze 20
 gennaio 1990 pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale    del  7  febbraio
 1990;
     che  venisse  annullato  l'atto del Ministro delle finanze con il
 quale era stata attribuita all'immobile la nuova rendita;
     che  venisse  dichiarata  l'infondatezza  della  pretesa  fiscale
 inerente  l'atto impositivo ovvero che venisse "stabilita una congrua
 riduzione".
   L'amministrazione delle finanze,  nelle  conclusioni  formulate  in
 udienza, chiedeva il rigetto del ricorso.
   La  commissione  di  primo  grado riteneva "non individuato" l'atto
 impugnato e respingeva il ricorso.
   Avverso  questa  decisione  proponevano  appello   i   contribuenti
 riproponendo  i  motivi,  in  fatto  ed  in  diritto, gia' indicati a
 sostegno  del  ricorso  in  primo  grado  e  formulando  le  medesime
 richieste.
   L'ufficio  del  territorio  di  Milano,  costituendosi in giudizio,
 chiedeva  che  venisse  dichiarata  l'inammissibilita'  del   ricorso
 "poiche'  le  commissioni tributarie hanno giurisdizione esclusiva su
 specifici atti dell'amministrazione finanziaria cosi'  come  previsto
 dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 art. n. 16 e
 n. 342/1981 art. 7 e non su provvedimenti  legislativi  o  di  natura
 legislativa non censurabili in sede contenziosa".
   All'udienza  del  14  gennaio 1997 la causa veniva trattata, per la
 decisione, in camera di consiglio.
                         Motivi della decisione